Statuto UTL
0 commentaires
0 distinctions
0 personne(s) l'ont ajoutée à leurs favoris
1 UNIONE TIRATORI LOCARNO Conto corrente postale 65-2519-4 STATUTO 1. NOME – SEDE - SCOPI La società di tiro UNIONE TIRATORI LOCARNO, è costituita il 27 maggio 1931, con sede a LOCARNO, è una società ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La società è apolitica e aconfessionale ed ha come scopo di mantenere e promuovere la pratica del tiro con il fucile e con la pistola. Inoltre considera quali compiti principali la promozione del tiro sportivo, dello spirito di camerateria e dei sentimenti patriottici. Essa organizza gli esercizi federali di tiro conformemente alle prescrizioni del DDPS. La società, e tutti i suoi membri, fa parte della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) e della Federazione Svizzera dei Tiratori (FST) e quindi dell’Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro (AIST). 2. COMPOSIZIONE 2. 1 Soci La società è composta di soci attivi (juniori, attivi, veterani, veterani seniori), soci onorari e soci contribuenti. Tutti i cittadini svizzeri d’ambo i sessi in possesso dei diritti civici, compresi gli adolescenti che hanno compiuto i 10 anni nell’anno in corso, possono diventare soci. La società ha l’obbligo di allestire e aggiornare l’Elenco dei soci. 2. 2 Ammissioni La candidatura quale nuovo socio può essere fatta oralmente oppure per iscritto al comitato della società, il quale decide se accettarla o rifiutarla. Un’autorizzazione dell’Autorità militare cantonale è necessaria per l’ammissione di cittadini stranieri. 2. 3 Militi I militari astretti al tiro obbligatorio, unitamente ai componenti di altri servizi, che usufruiscono di sussidi federali destinati alla società e che assolvono unicamente gli esercizi federali, non versano alcuna quota sociale e non sono soci. Una partecipazione alle spese può essere richiesta se la loro attività si limita allo svolgimento di tiri di preparazione per gli esercizi federali di tiro. I militi che non rispettano le istruzioni degli organi competenti della società o delle istanze di sorveglianza sulla piazza di tiro, devono essere segnalati all’autorità militare cantonale.